L’indennità anticipata viene erogata dal datore di lavoro in busta paga e l’azienda poi la recupera sui contributi da versare all’INPS con modello F24.
L’indennità è pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera moltiplicata per il numero delle giornate indennizzabili comprese nel periodo di assenza. Per calcolare la RMG si prende a riferimento la retribuzione percepita nel periodo di paga mensile scaduto e immediatamente precedente quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
Sono coperte da indennità tutte le giornate ad esclusione di festività e domeniche (per gli operai) e festività cadenti di domenica (per gli impiegati).
I CCNL possono prevedere l’obbligo per l’azienda di integrare le somme a carico dell’INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione. Il datore di lavoro deve altresì corrispondere la retribuzione per le festività e le domeniche (se trattasi di operai), ovvero le festività cadenti di domenica (per gli impiegati).