Si intende il diritto alla conservazione del posto di lavoro e, in particolare, diritto a rientrare nella stessa unità produttiva dove si era occupati all’inizio della gravidanza e di permanervi sino ad 1 anno di età del bambino, oltre che il diritto a svolgere le mansioni da ultimo svolte o mansioni equivalenti e la possibilità di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro previste dai contratti collettivi che sarebbero loro spettati durante l’assenza.
*Riferimenti normativi:
- Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 rubricato “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”.