L’art. 3 della Legge n. 104/1992 stabilisce che “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
L’handicap si considera “grave” quando “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione“.
In relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative la persona handicappata ha diritto a ricevere le prestazioni normativamente stabilite in suo favore.
Possono usufruire di tali prestazioni anche agli stranieri e agli apolidi che siano residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale.