I congedi non retribuiti per malattia del figlio spettano:
- fino al compimento dei tre anni del bambino: entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie del figlio;
- per figli di età compresa tra i tre e gli otto anni: ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro per cinque giorni lavorativi all’anno.
Per fruire dei congedi, il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del SSN, nonché una dichiarazione attestante che l’altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.
I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.
Il congedo per malattia del bambino spetta anche in caso di adozione e affidamento (con aumento del limite di età da tre a sei anni).