Cosa sono i congedi parentali o “astensione facoltativa dal lavoro”?

In aggiunta al periodo di congedo obbligatorio è possibile chiedere periodi di assenza dal lavoro ulteriore per assistere il figlio che abbia meno di 12 anni.

Tale tipo di congedo è facoltativo ed è previsto per una durata cumulativa massima di 10 mesi, anche su base oraria, ed è fruibile da ciascuno dei genitori per ogni figlio.

In tal caso l’indennità giornaliera è pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, con variazioni a scalare a seconda dell’età del bambino.

Il lavoratore che intende fruire del congedo parentale è tenuto a dare un preavviso al datore di lavoro di almeno 5 giorni per la fruizione giornaliera del congedo e di 2 giorni per il congedo su base oraria.

In caso di malattia del bambino, entrambi i genitori, purché alternativamente, possono astenersi dal lavoro:

  • per i figli di età inferiore a 3 anni, per periodi corrispondenti alla durata della malattia di ciascun figlio;
  • per i figli di età compresa tra i 3 e gli 8 anni, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore e per la malattia di ciascun figlio.

In alternativa al congedo parentale è possibile chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale (part-time), con il solo limite che la riduzione di orario non potrà essere superiore al 50%.

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