Si, ciò significa che il periodo di congedo di maternità può essere posticipato al mese precedente la data presunta dal parto e fino ai quattro mesi successivi al parto, purché non vi siano controindicazioni per la salute della gestante e del nascituro.
A condizione che il medico specialista del SSN o il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro, le lavoratrici madri godono della possibilità di astenersi dal lavoro esclusivamente per i 5 mesi susseguenti al parto.