A tutela della lavoratrice madre è stabilito il divieto assoluto di licenziamento, nonché di sospensione dal lavoro e di collocazione in mobilità, dall’inizio della gravidanza sino al termine del periodo di congedo obbligatorio, nonché fino al compimento di 1 anno di età del bambino.
Se il licenziamento viene intimato nonostante i divieti, questo si intende nullo.