Viene disposta dalla sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro (ITL) se esistono «condizioni di lavoro od ambientali pregiudizievoli» alla salute della donna e del bambino o quando la lavoratrice che è adibita a lavori pericolosi, insalubri o faticosi non può essere spostata ad altre mansioni.
Quando sono presenti condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli ovvero la lavoratrice svolge un’attività pericolosa o insalubre, la maternità anticipata può essere richiesta dalla lavoratrice, dall’azienda o direttamente dall’Ispettorato del lavoro.
- Quando è la dipendente o l’azienda a chiedere l’interdizione dal lavoro va presentata all’ITL una dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risulti, in base ad elementi tecnici riguardanti l’organizzazione aziendale, l’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni. Una volta acquisita la domanda, l’ITL può effettuare le opportune verifiche e delegare all’ASL gli accertamenti sanitari.
- Nel caso in cui sia l’ITL a disporre direttamente la maternità anticipata, la stessa può prescindere dall’acquisizione di un parere medico e dedicarsi solo alle verifiche di sua competenza.
In tale caso il periodo di astensione obbligatoria può essere prorogato fino a 7 mesi dopo il parto (MATERNITA’ POSTICIPATA).