In quali altri casi è riconosciuta l’astensione obbligatoria dal lavoro della madre?

  • interruzione, spontanea o terapeutica, della gravidanza verificatasi dopo il 180esimo giorno dall’inizio della gestazione. In questo caso però la lavoratrice può rinunciare a fruire dell’astensione obbligatoria e ricominciare a riprendere il lavoro in qualunque momento;
  • decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità. Anche in questo caso la lavoratrice, se il medico competente non ritenga possa sussistere un pregiudizio alla salute dalla donna, può riprendere a lavorare in qualunque momento.

La dipendente che volontariamente interrompe la gravidanza non può beneficiare della tutela legislativamente prevista per la lavoratrice madre.

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