- interruzione, spontanea o terapeutica, della gravidanza verificatasi dopo il 180esimo giorno dall’inizio della gestazione. In questo caso però la lavoratrice può rinunciare a fruire dell’astensione obbligatoria e ricominciare a riprendere il lavoro in qualunque momento;
- decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità. Anche in questo caso la lavoratrice, se il medico competente non ritenga possa sussistere un pregiudizio alla salute dalla donna, può riprendere a lavorare in qualunque momento.
La dipendente che volontariamente interrompe la gravidanza non può beneficiare della tutela legislativamente prevista per la lavoratrice madre.