Si, ma l’effettività di eventuali dimissioni della lavoratrice devono essere verificate e convalidate dai servizi ispettivi del lavoro. La convalida costituisce elemento indispensabile e condizione dell’efficacia della cessazione del rapporto di lavoro.
L’obbligo di convalida è previsto per le dimissioni e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate durante la gravidanza e fino ai primi 3 anni di vita del bambino.
Le dimissioni volontarie nel periodo di divieto di licenziamento non obbligano all’osservanza del periodo di preavviso e danno diritto a percepire le indennità previste per il caso di licenziamento dalla legge e disposizioni contrattuali (es. NASPI).