I benefici ad oggi previsti dalla normativa sono:
- congedo parentale fino al compimento dei 3 anni del figlio o in alternativa permesso giornaliero in ore (cfr. FAQ da 18 a 22 TUTELA DELLA MATERNITA’);
- prolungamento del congedoparentale entro i 12 anni del bambino per un periodo massimo non superiore a 3 anni e a condizione che il figlio non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati e non sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore;
- in alternativa al prolungamento del congedo parentale, due ore di riposo giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di età del figlio affetto da handicap grave;
- 3 giorni di permesso al mese, fruibili anche in ore e anche dopo il compimento dei 3 anni del figlio;
- congedo straordinario retribuitodal lavoro di 2 anni per assistere il proprio figlio.
* Riferimenti normativi:
Legge 30 marzo 1971, n. 118 recante “Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”;
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 rubricato “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”.