Il divieto di licenziamento non si applica però in caso di:
- colpa grave della lavoratrice costituente giusta causa di licenziamento;
- cessazione dell’attività dell’azienda per cui la lavoratrice è assunta;
- risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per cui la lavoratrice è assunta (es. contratto a tempo determinato);
- esito negativo della prova.