Da un punto di vista giuridico, l’interruzione della gravidanza dopo il 180esimo giorno è considerata equivalente al parto. Qualora invece l’interruzione della gravidanza avvenga prima del 180esimo giorno dall’inizio della gestazione, la lavoratrice non ha diritto all’astensione dal lavoro, ma la sua eventuale astensione verrà considerata come semplice «malattia».